Carta dei diritti dell'Unione Europea
Preambolo
I popoli europei nel creare tra loro un'unione sempre più stretta hanno
deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni.
Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l'Unione si fonda sui
valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza
e di solidarietà; l'Unione si basa sui principi di democrazia e dello stato di
diritto. Essa pone la persona al centro della sua azione istituendo la
cittadinanza dell'Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia.
L'Unione contribuisce al mantenimento e allo sviluppo di questi valori
comuni, nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei
popoli europei, dell'identità nazionale degli Stati membri e dell'ordinamento
dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa cerca di
promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera
circolazione delle persone, dei beni, dei servizi e dei capitali nonché la
libertà di stabilimento.
A tal fine è necessario, rendendoli più visibili in una Carta, rafforzare
la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del
progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici.
La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti
della Comunità e dell'Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti
derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi
internazionali comuni agli Stati membri, dal trattato sull'Unione europea e dai
trattati comunitari, dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dalla
Comunità e dal Consiglio d'Europa, nonché i diritti riconosciuti dalla
giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee e da quella
della Corte europea dei diritti dell'uomo.
Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei
confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni
future.
Pertanto, l'Unione riconosce i diritti, le libertà ed i principi enunciati
qui di seguito.
Capo I Dignità
Articolo 1 Dignità umana
La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata.
Articolo 2 Diritto alla vita
1. Ogni individuo ha diritto alla vita.
2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato.
Articolo 3 Diritto all'integrità della persona
1. Ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica.
2. Nell'ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare
rispettati:
- il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità
definite dalla legge
- il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come
scopo la selezione delle persone
- il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte
di lucro
- il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani.
Articolo 4 Proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o
degradanti
Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o
degradanti.
Articolo 5 Proibizione della schiavitù e del lavoro forzato
1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù.
2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio.
3. È proibita la tratta degli esseri umani.
Capo II Libertà
Articolo 6 Diritto alla libertà e alla sicurezza
Ogni individuo ha diritto alla libertà e alla sicurezza.
Articolo 7 Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e
familiare, del proprio domicilio e delle sue comunicazioni.
Articolo 8 Protezione dei dati di carattere personale
1. Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale
che lo riguardano.
2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per
finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un
altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni individuo ha il diritto di
accedere ai dati raccolti che lo riguardano e di ottenerne la rettifica.
3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità
indipendente.
Articolo 9 Diritto di sposarsi e di costituire una famiglia
Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono
garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 10 Libertà di pensiero, di coscienza e di religione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione,
così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria
convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato,
mediante il culto, l'insegnamento, le pratiche e l'osservanza dei riti.
2. Il diritto all'obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi
nazionali che ne disciplinano l'esercizio.
Articolo 11 Libertà di espressione e d'informazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto
include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare
informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità
pubbliche e senza limiti di frontiera.
2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati.
Articolo 12 Libertà di riunione e di associazione
1. Ogni individuo ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla
libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico,
sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni individuo di fondare
sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi.
2. I partiti politici a livello dell'Unione contribuiscono a esprimere la
volontà politica dei cittadini dell'Unione.
Articolo 13 Libertà delle arti e delle scienze
Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è
rispettata.
Articolo 14 Diritto all'istruzione
1. Ogni individuo ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione
professionale e continua.
2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all'istruzione
obbligatoria.
3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi
democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all'educazione e
all'istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche
e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano
l'esercizio.
Articolo 15 Libertà professionale e diritto di lavorare
1. Ogni individuo ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione
liberamente scelta o accettata.
2. Ogni cittadino dell'Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare,
di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro.
3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio
degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di
cui godono i cittadini dell'Unione.
Articolo 16 Libertà d'impresa
È riconosciuta la libertà d'impresa, conformemente al diritto comunitario
e alle legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 17 Diritto di proprietà
1. Ogni individuo ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha
acquistato legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità.
Nessuno può essere privato della proprietà se non per causa di pubblico
interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in
tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L'uso dei beni
può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall'interesse generale.
2. La proprietà intellettuale è protetta.
Articolo 18 Diritto di asilo
Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla
convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967,
relativi allo status dei rifugiati, e a norma del trattato che istituisce la
Comunità europea.
Articolo 19 Protezione in caso di allontanamento, di espulsione e di
estradizione
1. Le espulsioni collettive sono vietate.
2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui
esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o
ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti.
Capo III Uguaglianza
Articolo 20 Uguaglianza davanti alla legge
Tutte le persone sono uguali davanti alla legge.
Articolo 21 Non discriminazione
1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare,
sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le
caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali,
le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una
minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le
tendenze sessuali.
2. Nell'ambito d'applicazione del trattato che istituisce la Comunità europea e
del trattato sull'Unione europea è vietata qualsiasi discriminazione fondata
sulla cittadinanza, fatte salve le disposizioni particolari contenute nei
trattati stessi.
Articolo 22 Diversità culturale, religiosa e linguistica
L'Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica.
Articolo 23 Parità tra uomini e donne
La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi,
compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.
Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che
prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.
Articolo 24 Diritti del bambino
1. I bambini hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il
loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa
viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione
della loro età e della loro maturità.
2. In tutti gli atti relativi ai bambini, siano essi compiuti da autorità
pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del bambino deve
essere considerato preminente.
3. Ogni bambino ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e
contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo
interesse.
Articolo 25 Diritti degli anziani
L'Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita
dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale.
Articolo 26 Inserimento dei disabili
L'Unione riconosce e rispetta il diritto dei disabili di beneficiare di
misure intese a garantirne l'autonomia, l'inserimento sociale e professionale e
la partecipazione alla vita della comunità.
Capo IV Solidarietà
Articolo 27 Diritto dei lavoratori all'informazione e alla consultazione
nell'ambito dell'impresa
Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli
appropriati, l'informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle
condizioni previsti dal diritto comunitario e dalle legislazioni e prassi
nazionali.
Articolo 28 Diritto di negoziazione e di azioni collettive
I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno,
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali, il
diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli
appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni
collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero.
Articolo 29 Diritto di accesso ai servizi di collocamento
Ogni individuo ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento
gratuito.
Articolo 30 Tutela in caso di licenziamento ingiustificato
Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento
ingiustificato, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e
prassi nazionali.
Articolo 31 Condizioni di lavoro giuste ed eque
1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e
dignitose.
2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro
e a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite.
Articolo 32 Divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo
di lavoro
Il lavoro minorile è vietato. L'età minima per l'ammissione al lavoro non
può essere inferiore all'età in cui termina la scuola dell'obbligo, fatte
salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate.
I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro
appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o
contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo
fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro
istruzione.
Articolo 33 Vita familiare e vita professionale
1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico
e sociale.
2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni
individuo ha il diritto di essere tutelato contro il licenziamento per un motivo
legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un
congedo parentale dopo la nascita o l'adozione di un figlio.
Articolo 34 Sicurezza sociale e assistenza sociale
1. L'Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di
sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali
la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la
vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le
modalità stabilite dal diritto comunitario e le legislazioni e prassi
nazionali.
2. Ogni individuo che risieda o si sposti legalmente all'interno dell'Unione ha
diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali
conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali.
3. Al fine di lottare contro l'esclusione sociale e la povertà, l'Unione
riconosce e rispetta il diritto all'assistenza sociale e all'assistenza
abitativa volte a garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non
dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto
comunitario e le legislazioni e prassi nazionali.
Articolo 35 Protezione della salute
Ogni individuo ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di
ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi
nazionali. Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed
attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute
umana.
Articolo 36 Accesso ai servizi d'interesse economico generale
Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell'Unione, questa
riconosce e rispetta l'accesso ai servizi d'interesse economico generale quale
previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente al trattato che
istituisce la Comunità europea.
Articolo 37 Tutela dell'ambiente
Un livello elevato di tutela dell'ambiente e il miglioramento della sua
qualità devono essere integrati nelle politiche dell'Unione e garantiti
conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.
Articolo 38 Protezione dei consumatori
Nelle politiche dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione
dei consumatori.
Capo V Cittadinanza
Articolo 39 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento
europeo
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto,
libero e segreto.
Articolo 40 Diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali
Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle
elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei
cittadini di detto Stato.
Articolo 41 Diritto ad una buona amministrazione
1. Ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano
trattate in modo imparziale, equo ed entro un termine ragionevole dalle
istituzioni e dagli organi dell'Unione.
2. Tale diritto comprende in particolare:
- il diritto di ogni individuo di essere ascoltato prima che nei suoi confronti
venga adottato un provvedimento individuale che gli rechi pregiudizio,
- il diritto di ogni individuo di accedere al fascicolo che lo riguarda, nel
rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale,
- l'obbligo per l'amministrazione di motivare le proprie decisioni.
3. Ogni individuo ha diritto al risarcimento da parte della Comunità dei danni
cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell'esercizio delle loro
funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati
membri.
4. Ogni individuo può rivolgersi alle istituzioni dell'Unione in una delle
lingue del trattato e deve ricevere una risposta nella stessa lingua.
Articolo 42 Diritto d'accesso ai documenti
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.
Articolo 43 Mediatore
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre
al mediatore dell'Unione casi di cattiva amministrazione nell'azione delle
istituzioni o degli organi comunitari, salvo la Corte di giustizia e il
Tribunale di primo grado nell'esercizio delle loro funzioni giurisdizionali.
Articolo 44 Diritto di petizione
Qualsiasi cittadino dell'Unione o qualsiasi persona fisica o giuridica che
risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare
una petizione al Parlamento europeo.
Articolo 45 Libertà di circolazione e di soggiorno
1. Ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri.
2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata,
conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei
paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Articolo 46 Tutela diplomatica e consolare
Ogni cittadino dell'Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale
lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela
delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse
condizioni dei cittadini di detto Stato.
Capo VI Giustizia
Articolo 47 Diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale
Ogni individuo i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto
dell'Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un
giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo.
Ogni individuo ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente,
pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e
imparziale, precostituito per legge. Ogni individuo ha la facoltà di farsi
consigliare, difendere e rappresentare.
A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a
spese dello Stato qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso
effettivo alla giustizia.
Articolo 48 Presunzione di innocenza e diritti della difesa
1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza
non sia stata legalmente provata.
2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato.
Articolo 49 Principi della legalità e della proporzionalità dei reati e
delle pene
1. Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al
momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto
interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una
pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato
commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede
l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima.
2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona
colpevole di un'azione o di un'omissione che, al momento in cui è stata
commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da
tutte le nazioni.
3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato.
Articolo 50 Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso
reato
Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è
già stato assolto o condannato nell'Unione a seguito di una sentenza penale
definitiva conformemente alla legge.
Capo VII Disposizioni Generali
Articolo 51 Ambito di applicazione
1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni e agli
organi dell'Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà come pure agli
Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione. Pertanto, i
suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono
l'applicazione secondo le rispettive competenze.
2. La presente Carta non introduce competenze nuove o compiti nuovi per la
Comunità e per l'Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti dai
trattati.
Articolo 52 Portata dei diritti garantiti
1. Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà
riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e
rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del
principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove
siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale
riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i diritti e le libertà
altrui.
2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta che trovano fondamento nei
trattati comunitari o nel trattato sull'Unione europea si esercitano alle
condizioni e nei limiti definiti dai trattati stessi.
3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti
dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a
quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non
preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.
Articolo 53 Livello di protezione
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come
limitativa o lesiva dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell'Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l'Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in
particolare la convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e
delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri.
Articolo 54 Divieto dell'abuso di diritto
Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso
di comportare il diritto di esercitare un'attività o compiere un atto che miri
alla distruzione dei diritti o delle libertà riconosciuti nella presente Carta
o di imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste
dalla presente Carta.
Tratto da: "http://www.nuove-prospettive.it/cartadirittiue.htm"